NORMATIVA:
Decreto Legislativo 23 Febbraio 2023 n. 18

L'acqua è fondamentale per la vita umana e la salute. Per garantire che l'acqua potabile sia sicura e di alta qualità, l'Unione Europea ha creato la Direttiva (UE) 2020/2184.
L'articolo 2 della Direttiva (UE) 2020/2184 svolge un ruolo fondamentale nell'ambito della regolamentazione della sicurezza dell'acqua potabile nell'Unione Europea. Questo articolo stabilisce definizioni chiare e cruciali per comprendere appieno il contesto normativo e gli obblighi relativi alle acque destinate al consumo umano.
Tre definizioni fondamentali:
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«Acque destinate al consumo umano»: tutte le acque trattate o non trattate, destinate a uso potabile, culinario o per la preparazione di cibi o per altri usi domestici in locali sia pubblici sia privati, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, fornite mediante cisterne o in bottiglie o contenitori, comprese le acque di sorgente; tutte le acque utilizzate in un’impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l’immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano;
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«Locali prioritari»: immobili di grandi dimensioni non civili, con numerosi utenti potenzialmente esposti ai rischi connessi all’acqua, in particolare immobili di grandi dimensioni per uso pubblico, come individuati dagli Stati membri;
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«Sistema di distribuzione domestico»: le condutture, i raccordi e le apparecchiature installati fra i rubinetti normalmente utilizzati per le acque destinate al consumo umano in locali sia pubblici sia privati e la rete di distribuzione nel caso in cui per essi, secondo la pertinente legislazione nazionale, non sia responsabile il fornitore dell’acqua in quanto tale.
La sicurezza dell'acqua potabile è una priorità fondamentale per la protezione della salute pubblica. I due articoli seguenti, 7 e 10 della Direttiva (UE) 2020/2184, svolgono un ruolo chiave nel quadro normativo che assicura la qualità dell'acqua che beviamo e utilizziamo nei nostri ambienti quotidiani.
L'articolo 7 introduce l'importante concetto di "approccio alla sicurezza dell'acqua basato sul rischio." Questo approccio implica:
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Valutazione e gestione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione di acque destinate al consumo umano
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Valutazione e gestione del rischio di ciascun sistema di fornitura che includa l’estrazione, il trattamento, lo stoccaggio e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano fino al punto di erogazione
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Valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici.
L'articolo 10 si concentra sulla valutazione del rischio specificamente legato ai sistemi di distribuzione domestici. Questa valutazione implica:
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Un'analisi generale dei rischi potenziali associati ai sistemi di distribuzione domestici, e ai relativi prodotti e materiali, che consenta di determinare se tali rischi potenziali pregiudicano la qualità dell’acqua nel punto in cui fuoriesce dai rubinetti comunemente utilizzati per le acque destinate al consumo umano; tale analisi generale non comporta un’analisi dei singoli beni immobili
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Il controllo dei parametri elencati nell’allegato I, parte D, nei locali in cui sono stati individuati rischi specifici per la qualità dell’acqua e la salute umana
Questi articoli contribuiscono in modo significativo a promuovere la sicurezza e la qualità dell'acqua potabile in tutta l'Unione Europea, garantendo che i rischi siano identificati, gestiti e ridotti al minimo per la tutela della salute pubblica.
Gli articoli stabiliscono le regole e l'approccio basato sul rischio per mantenere la qualità dell'acqua e si applicano a tutti i tipi di edifici, compresi quelli classificati nelle categorie A, B, C, D ed E, per garantire l'accesso a un'acqua sicura in tutti i contesti


EDIFICI DI CLASSE E
Per gli edifici di classe E viene raccomandata l’elaborazione, di una specifica analisi e valutazione dei rischi sulle condizioni di utilizzo dell’acqua e sui pericoli che possono danneggiare la qualità della stessa.
Per tutte queste misure da adottare la direttiva (UE) 2020/2184 indica la necessità di:
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Lo scopo di questo manuale è proprio quello di gettare le basi di questa attività raccomandata dalla nuova direttiva europea, iniziando così a costruire la necessaria cultura tecnico-scientifica indispensabile per affrontare la valutazione dei rischi per la qualità dell’acqua destinata al consumo umano all’interno degli edifici. Questo manuale è indirizzato agli amministratori di condomini e ai responsabili, a vario titolo, della gestione e della conduzione di un edificio, o complesso di immobili e strutture, di qualsiasi natura o funzione, allo scopo di valutare, identificare e controllare le potenziali sorgenti di pericoli microbiologici o chimici, nonché sviluppare programmi di ispezione o verifiche analitiche su specifici parametri (es. Legionella e Piombo).
Per quanto riguarda i condominii, il D.lgs. 31/2001 ha disposto che per tutti gli edifici e le strutture in cui l’acqua è fornita al pubblico, il titolare ed il responsabile della gestione dell’edificio devono assicurare la salubrità dell’acqua. Per gli edifici ad uso abitativo l’amministratore dovrebbe intervenire:
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Eseguendo periodicamente una manutenzione del tratto comune dell’impianto idrico, per evitare la formazione di calcare, incrostazioni e fenomeni corrosivi;
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Sostituendo eventuali raccordi o tubi vecchi;
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Facendo pulire e disinfestare cisterne, boiler, ed ogni altro componente dell’impianto comune in cui si accumula l’acqua.
Nell’ambito di queste attività, l’introduzione di un sistema di valutazione dei rischi potrebbe rappresentare uno strumento adiuvante e di supporto per l’amministratore, con grandi benefici comuni.
Fonte: "Direttiva DWD 2020/2184, la valutazione dei rischi delle reti idriche interne degli edifici" Expoconfort – Milano, 30 giugno 2022
BONUS ACQUA POTABILE CHE COS'E'?
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Per razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, è previsto un credito d'imposta del 50% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di
•filtraggio
•mineralizzazione
•raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.
L’importo massimo delle spese su cui calcolare l’agevolazione è fissato a
•1.000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche
•5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.
Le informazioni sugli interventi andranno trasmesse in via telematica all’Enea, con tempi e modalità che saranno indicate sul sito internet dell’Enea
La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato al 2023 questa agevolazione inizialmente introdotta per il biennio 2021-2022.

